LEGGE REGIONALE N. 19 DEL
16-04-2002
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HA
APPROVATO |
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TITOLO IV
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Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.)
1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico costituisce la sintesi
ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che
riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; ovvero
gli interventi di nuova costruzione o di demolizione e
ricostruzione, nelle parti di città definite dal Piano generale, in
relazione alle caratteristiche del territorio e a quelle edilizie
preesistenti, prevalenti e/o peculiari nonché degli impianti di
telecomunicazione.
2. Il R.E.U. è annesso al P.S.C. ed in conformità con questo,
oltre a disciplinare le trasformazioni e gli interventi ammissibili
sul territorio, stabilisce:
a) le modalità d’intervento negli ambiti specializzati definiti dal
Piano;
b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo;
c) le norme igienico-sanitarie, quelle sulla sicurezza degli
impianti;
d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l’eliminazione
delle barriere architettoniche;
e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi
edilizi anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla
semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di
costruire di cui alla legge 21 novembre 2001, n. 443;
f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta
gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il
perseguimento degli obiettivi perequativi di cui al successivo
art. 54.
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